Da un punto di vista procedurale queste sono le principali novità:
- Accelerazione e priorità: alla persona offesa viene assicurato un ascolto immediato e protetto al fine di prevenire eventuali ritrattazioni indotte. Le indagini preliminari, inoltre, vengono avviate con priorità assoluta.
La polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, ha l’obbligo di riferire immediatamente al Pubblico Ministero il quale, ove proceda per delitti di violenza domestica o di genere, deve assumere le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia entro tre giorni e procedere agli atti di indagine senza ritardo.
- Misure cautelari e tutela della vittima: sono state modificate le misure cautelari dell’allontanamento del presunto autore del reato dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: il controllo rispetto a tali misure coercitive da parte del Giudice può avvenire anche attraverso mezzi elettronici come il braccialetto elettronico.
Viene prestata una speciale attenzione alle vittime più fragili, come minori o soggetti particolarmente vulnerabili.
In questo senso, è stato modificato il sistema delle comunicazioni dei provvedimenti relativi ai delitti con violenza alla persona al fine di consentire una più ampia informazione della persona offesa e del suo difensore.
Da un punto di vista sostanziale sono stati introdotti quattro nuovi reati:
- Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bisp.), il delitto, sanzionato con una pena da sei mesi a tre anni, ha rafforzato e reso più efficace queste misure cautelari personali.
- Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bisp.), punito con la reclusione da uno a cinque anni, incrimina la pratica del matrimonio forzato, tutelando la libertà personale e la dignità della vittima.
- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 terp.), c.d. “Revenge porn”. Il delitto punisce da uno a sei anni la condotta di chi diffonde, senza il consenso della persona ritratta, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, con l’obiettivo di ledere la reputazione o la dignità della vittima.
- Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquiesp.), prevede una condanna da otto a quattordici anni per colui che infligge lesioni permanenti al viso al fine di deturpare l’aspetto della vittima. Tale condotta, oltre a comportare un grave danno fisico, produce enormi conseguenze psicologiche.
Il Legislatore, inoltre, ha inasprito le sanzioni per alcune fattispecie già previste dal Codice penale, quali il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, lo stalking e i delitti di violenza sessuale, prevedendo significativi aumenti di pena e ulteriori circostanze aggravanti.
Ottobre 2024
Eleonora Yusuf