Le conseguenze della definizione di un bene come culturale o di interesse artistico sono tutt’altro che secondarie anche da altri punti di vista.
Come abbiamo visto, l’applicabilità dell’intero titolo VIII bis ruota attorno alla definizione del bene giuridico tutelato dalla norma penale, rinvenibile in fonti extra codicistiche, ossia nella legislazione speciale (e, segnatamente, nel Codice Urbani). Qualora il bene oggetto della condotta non abbia i connotati giuridici per poter essere definito come culturale, tutte le fattispecie in esame non saranno applicabili e resterebbe da valutare se siano applicabili altre norme penali generali. Nel caso in cui ciò non sia previsto la condotta non sarà punibile.
Un esempio di applicazione pratica di questi principi si può rinvenire nella giurisprudenza di merito in relazione all’imbrattamento di una scultura esposta a Firenze. Con la sentenza in esame, il Giudice, dopo aver ritenuto accertato il fatto, ha affrontato il tema della qualificazione di un’installazione provvisoria di un artista contemporaneo, Urs Fischer. Si è così affermato che l’opera esposta in Piazza Della Signoria non era qualificabile, in senso tecnico, come bene di interesse artistico. In particolare, si è valorizzata una previsione del Codice Urbani (l’art. 10 c. 5) che esclude l’applicabilità delle norme del titolo 1 alle opere che abbiano un’età inferiore a settanta anni, o che siano state prodotte da autori viventi.
Il Tribunale, con delle motivazioni accurate e condivisibili, ha chiarito che questa esclusione è spiegata dalla dottrina “con la necessità e l’opportunità per un verso di non limitare la libertà dell’autore di modificare a suo piacimento la propria opera, e per altro verso di individuare un certo periodo di tempo in cui il giudizio sulle opere contemporanee possa sedimentare, così da sottoporle ad una valutazione ponderata e matura ed evitare i facili entusiasmi o le valutazioni troppo legate al gusto di un dato periodo storico”.
Ed allora, ad avviso del Tribunale di Firenze, il giudice non è chiamato tanto a dare un giudizio di valore artistico ad un bene, quanto a ricercare dei criteri giuridici idonei a definire un bene come culturale, o di valore artistico. In conclusione, la tutela rafforzata per i beni culturali in senso giuridico non è applicabile a tutti i beni che abbiano un valore ontologicamente artistico, ma solo a quelli che hanno un valore culturale riconosciuto come tale dalla legge. Nel caso concreto l’imputato è stato dunque prosciolto poiché il reato veniva riqualificato in imbrattamento semplice (per la cui punizione è prevista la procedibilità a querela ai sensi dell’art. 639 c.p.), in quanto il bene era frutto dell’opera di un autore vivente che non aveva inteso denunciare l’accaduto.
Foto ANSA/Maurizio Degl’Innocenti