Guida in stato di ebbrezza: quali sono le norme di riferimento e quali sanzioni sono previste?

Gli articoli 186 e 187 del codice della strada prevedono un complesso trattamento sanzionatorio.
Per quanto riguarda la guida sotto l’influenza dell’alcool sono previste tre diverse soglie punite con una gravità crescente. In particolare, nel caso in cui il tasso alcolemico sia compreso fra gli 0,5 e gli 0,8 grammi per litro, potranno essere applicate due sanzioni amministrative: quella pecuniaria (da 532 a 2.127 euro) e quella della sospensione della patente da tre a sei mesi. Questo fatto non è dunque previsto dalla legge come reato.

La situazione si aggrava nell’ipotesi in cui il tasso alcolemico rilevato sia compreso fra gli 0,8 e gli 1,5 grammi per litro. In questo caso è prevista la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno affiancata da una vera e propria sanzione penale: è prevista una contravvenzione punita con l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a 6 mesi. Alle sanzioni strettamente penali è affiancata la sanzione amministrativa della sospensione della patente da sei mesi ad un anno.

Se la soglia di alcolemia supera gli 1,5 grammi per litro le pene previste dalla norma sono ancora più gravi: sono previsti l’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Sul piano amministrativo è poi prevista la sanzione amministrativa della sospensione della patente da uno a due anni e la confisca del veicolo di proprietà.

Sono inoltre previste delle aggravanti nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale (in questo caso, dal punto di vista amministrativo, è prevista la revoca della patente se si supera la soglia di1,5 grammi per litro) e nel caso in cui l’accertamento sia stato effettuato in ora notturna.

Le pene previste per la fascia più grave (art. 186 c. 1 lett. c) si applicano anche nel caso di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 c.s.) e nei casi di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest o agli esami tossicologici. Sostanzialmente dunque il sistema sanzionatorio è basato su una sorta di doppio binario, una doppia punibilità delle stesse violazioni a titolo di sanzione amministrativa e penale, con gravità crescente a seconda delle varie ipotesi.

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