È possibile difendersi nel processo penale contestando i risultati di un alcoltest?

La difesa nel merito nel processo penale può senz’altro basarsi sulla contestazione dei risultati di etilometro utilizzato per effettuare i rilievi. L’etilometro deve rispettare i requisiti di legge richiesti per una corretta formazione della prova: diversamente gli “scontrini” emessi sono del tutto inutilizzabili.

Le chance difensive sono aumentate dopo la sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale (in materia di eccesso di velocità e requisiti tecnici degli “autovelox”) che ha aperto la strada ad un vero e proprio revirement giurisprudenziale, ormai consolidato (ex multis Cass. Pen. 3201/2020; Cass. Pen. 38618/2019; Cass. Pen. 17494/2019), secondo cui l’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 c.s. mediante gli “etilometri” non deroga ai principi generali in materia di formazione della prova, dovendosi tener conto – oltre che della normativa tecnica di settore – di semplici canoni di razionalità pratica relativi alla normale usura ed obsolescenza degli apparecchi tecnologici che influiscono sulle caratteristiche tecniche e, conseguentemente, sui rilievi effettuai.

L’effettiva legittimità dell’accertamento mediante l’etilometro – alla luce dei citati arresti giurisprudenziali – non può dunque prescindere dall’osservanza degli obblighi formali. Deve pertanto essere attestata “l’avvenuta preventiva sottoposizione dell’apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile corretta calibratura (da riportare sul libretto di accompagnamento), tali da garantire l’effettivo “buon funzionamento” dell’apparecchio e, quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione”.  Da un punto di vista processuale spetta dunque all’Accusa “allorquando l’alcoltest risulti positivo (…) fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione” (Cass. Pen. 17494/2019).

Anche la giurisprudenza di merito ha in più occasioni escluso l’utilizzabilità dell’etilometro, finendo per assolvere gli imputati nei casi in cui difettino dei requisiti richiesti dalla normativa tecnica, così ad esempio è accaduto dinnanzi ai Tribunali di Bologna, Milano, Firenze Terni e Bolzano. In alcuni di questi casi è stato ritenuto che l’etilometro, ed in particolare un apparecchio Drager, non avesse un’omologazione a norma di legge.

In definitiva, tutti gli aspetti tecnici che riguardano il funzionamento dell’etilometro debbono essere valutati al fine di introdurre nel processo elementi difensivi che possono portare il Giudice ad assolvere, o il Pubblico Ministero a chiedere l’archiviazione.

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