Coltivazione marijuana. La non punibilità per la particolare tenuità del fatto

Il tema della legalizzazione della coltivazione della marijuana per uso personale e ricreativo è, ancora oggi, molto dibattuto.
Una riforma pare ancora lontana, nonostante le esplicite richieste provenienti dalla Direzione Nazionale Antimafia e nonostante i tentativi di far approdare al Parlamento una concreta proposta di riforma (vedi articolo ADUC – e altro articolo).

Un’altra modifica normativa sta tuttavia avendo effetti sulla concreta punibilità di colui il quale abbia coltivato, per farne uso personale, un piccolo numero di piante. Di recente il legislatore ha introdotto nel codice penale una nuova causa di non punibilità che opera nei casi in cui il fatto contestato non sia particolarmente grave. La discrezionalità è lasciata al giudice: questi deve valutare se, “per le modalità di condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo” (art. 131 bis c.p.), l’offesa sia di particolare tenuità e il comportamento non risulti abituale.

Il nuovo istituto non comprende solo aspetti favorevoli per l’imputato: è previsto infatti che la decisione del giudice, pur non comportando la applicazione di nessuna pena, debba essere iscritta nel certificato del casellario giudiziale. Questa scelta è giustificata da eventuali fatti successivi. La sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto potrebbe essere infatti considerata ai fini della valutazione della abitualità nei comportamenti illeciti. La stessa sentenza potrebbe inoltre avere effetti nei procedimenti amministrativi e civili derivanti dallo stesso fatto. Il rilievo pratico di questo beneficio è attestato dalla grande fortuna applicativa che ha avuto dopo neppure un anno dalla sua entrata in vigore (con Dlgs. 28/2015). Peraltro la stessa causa di non punibilità è ammissibile anche per i reati per cui sono previste delle soglie di punibilità, come la guida in stato di ebbrezza.
Tornando al tema della coltivazione, l’applicazione del nuovo beneficio previsto dal codice penale, sta trovando un riscontro concreto nella giurisprudenza, anche di legittimità. La Cassazione ha recentemente giudicato il caso di un soggetto che aveva coltivato in un armadio due piante di marijuana, utilizzando una piccola serra artigianale: per questo motivo era stato condannato sia in primo grado che in appello. Si è ammesso che è imprescindibile, nel caso di produzione minima, una valutazione della offensività in concreto della condotta. La giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di coltivazione tende infatti a far coincidere la offensività di tale condotta con l’aumento della disponibilità delle droghe e della possibilità di ulteriore diffusione nella popolazione derivante proprio dalla coltivazione, distinguendola così dalla mera detenzione.

La esclusione della responsabilità è sempre stata relegata a casi limite, almeno dopo una nota decisione delle Sezioni Unite con cui si era escluso che la destinazione ad uso personale potesse scriminare il coltivatore (Cassazione, Sez. Un., 10 luglio 2008, n. 28605). Dunque, si riteneva insussistente l’offesa alla salute pubblica solo nel caso in cui le piante sequestrate non contenevano sostanza drogante. Oggi ci sono nuovi orizzonti di difesa anche nei casi in cui l’offensività della condotta non è esclusa poiché le piante contengono sostanza drogante, ma sono coltivate in un numero così esiguo da non comportare una percepibile ulteriore diffusione della sostanza (Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-11-2015) 09-02-2016, n. 5254). In ipotesi come questa si auspica che i giudici di merito seguano le indicazioni date dalla Corte di Cassazione ed emettano sentenza di proscioglimento nei confronti dei piccoli coltivatori. 

Firenze, 28 aprile 2016

 

Avv. Fabio Clauser

 

Aggiornamento 20 aprile 2020

 

La Cassazione Penale a Sezioni Unite con sentenza n. 12348/2020 ha espresso un nuovo principio di diritto escludendo l’offensività del reato nei casi di piccole coltivazioni destinate all’uso personale. In particolare si è affermato che: “Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”

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