Reati ambientali

La tutela dell’ambiente è disciplinata dal Decreto legislativo 152/2006, detto codice dell’ambiente. Con un sistema che ricorda il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, prevede la possibilità per il trasgressore delle disposizioni di accedere al beneficio dell’oblazione anche qualora le violazioni abbiano carattere penale (art. 318 bis e ss.).

Le fattispecie più importanti disciplinate dal Codice dell’ambiente sono l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256), la combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis) e il traffico illecito di rifiuti (art. 259).

La materia è stata poi rivisitata con la Legge n. 68/2015 che ha introdotto un nuovo Titolo nel codice penale denominato “Dei delitti contro l’ambiente” inserendo nel codice penale i reati di inquinamento ambientale (art. 452 bis), di disastro ambientale (art. 452 quater), di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies) e di impedimento del controllo (art. 452 seties).

 

 

Edilizia e tutela paesaggistica

I reati edilizi sono disciplinati dal DPR 380/2001. Le condotte punibili sono sostanzialmente disciplinate dall’art. 44 e consistono nella inosservanza delle prescrizioni e delle modalità esecutive disciplinate dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire. Oltre alla sanzione dell’ammenda è previsto anche l’arresto nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza del permesso di costruire o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione. La stessa norma punisce infine la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio.

Si noti poi che la stessa pena si applica nei casi di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di costruire. Il testo normativo in esame, disciplina e sanziona – fra le altre cose – anche i casi di esecuzione di lavori in assenza della prescritta autorizzazione antisismica.

Per quanto attiene poi agli immobili soggetti ai vincoli culturali e paesaggistici di cui al Codice Urbani sono poi previste ulteriori fattispecie sanzionatorie. Così, fra le altre cose, ai sensi dell’art. 181, è punito chiunque esegue lavori su beni paesaggistici in assenza dalla autorizzazione della Soprintendenza. Parimenti l’art. 169 punisce le condotte di chi realizza lavori di vario genere su beni culturali.

Come si può notare dalla semplice lettura di questa brevi note, si tratta di una materia complessa in cui le strategie difensive possono implicare valutazioni specifiche. Nell’esame di una difesa tecnica lo Studio Legale Caluser valorizza sinergie con professionalità di diverso genere (architetti, ingeneri, etc), dato che alcune soluzioni tecniche – come la sanatoria edilizia – possono portare anche all’estinzione di taluni reati.

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